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D.Lvo 22/01/2004 n. 28artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori. Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, zioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con Decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo. Con Decreto dell'Autorità di governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi e contenuto narrativo. La commissione consultiva per il cinema seleziona entro il primo semestre di ciascun anno, progetti di cui al comma precedente, in numero definito ogni tre anni con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e comunque non inferiore a quindici, con particolare riferimento alle opere prime, a quelle che prevedono la utilizzazione di sceneggiature premiate ai sensi del presente articolo e a progetti presentati da diplomati, da non più di due anni, della Scuola nazionale di cinema. I progetti selezionati devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro un anno dalla erogazione del finanziamento. Con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali sono fissati i criteri, i requisiti e le modalità per la concessione dei benefici di cui al presente comma. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della Legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.». - Il testo dell'art. 2 della Legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261, è il seguente: «Art. 2. - I fondi istituiti presso la Sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 32 della Legge 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituiti da un fondo denominato di «intervento» così alimentato a) dal conferimento da parte dello Stato della somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975 b) dalle eccedenze attive dei fondi di cui al citato art. 32 c) dalle somme del fondo previsto dall'art. 27, primo comma, della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, relative agli esercizi precedenti a quello in corso e non utilizzate entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, e da quelle che si renderanno complessivamente disponibili alla fine di ciascun esercizio finanziario. Una quota del fondo d'intervento pari all'85 per cento è destinata: 1) per il 70 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film nazionali, e per le industrie tecniche cinematografiche; 2) per altro 30 per cento ad interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche. La restante quota del fondo pari al 15 per cento è destinata alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari delle sale cinematografiche indicate nell'art. 27, secondo comma, della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, ubicate in comuni cinematograficamente depressi, con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti, per l'effettuazione dei lavori specificati nel comma stesso. Tali contributi sono concessi in alternativa al contributo sugli interessi previsti dal predetto art. 27, secondo comma, nella misura massima del 30 per cento della spesa accertata dalla Sezione autonoma del credito cinematografico e, comunque, per un importo non eccedente i 5 milioni di lire. Sulla quota del fondo di cui al precedente comma potranno essere disposti altresì finanziamenti per rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria. I finanziamenti ed i contributi previsti dal presente articolo sono concessi su parere del comitato di cui all'art. 27 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213. Sentito il comitato di cui al predetto art. 27 con Decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Legge, saranno stabilite le modalità di utilizzazione e di gestione del fondo, nonchè le norme che disciplinano la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sarà fissato con Decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo.». -Il testo dell'art. 1 della Legge 23 luglio 1980, n. 378, recante: «Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico», e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, è il seguente: «Art. 1. È istituito presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo denominato «di sostegno» di L. 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981 mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato. Il fondo è destinato, fino a un massimo del 60 per cento, alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato a favore di esercenti o proprietari di sale cinematografiche per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; per la parte restante, a opere di adeguamento e rinnovo di sale di piccolo esercizio, anche al fine di favorirne il consorzio e di agevolare la creazione di strutture di servizio tecnico e organizzativo per tale categoria.». -Il testo dell'art. 16 del Decreto-Legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 marzo 1994, n. 133 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1994, n. 12, è il seguente: «Art. 16. 1. Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima Legge. 2. (Abrogato). 3. La garanzia assiste i mutui contratti con la società concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo. 4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento. 5. L'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con Decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, le modalità di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di gestione e di operatività riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di società di certificazione e revisione legalmente riconosciute. 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato è concesso dalla società concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma 6-bis.». - La Legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104. Art. 13. Disposizioni per le attività di produzione 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i finanziamenti e i contributi indicati nei commi 2, 3, 8 e 9, e, residualmente, quelli indicati nel comma 6. 2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50% del costo del film, per costi massimi ammissibili definiti con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata al 90%. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'effettivo reperimento, entro un anno dalla delibera del finanziamento stesso adottata dalla Commissione, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di produzione del film. Il reperimento delle risorse non può comportare la prevendita dei diritti di utilizzazione, in misura superiore alla quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa, definita con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. I proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita, sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato. 3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un mutuo di durata triennale, assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 4. È concesso un acconto sui finanziamenti di cui ai commi 2 e 3, non subordinato all'effettivo reperimento delle risorse necessarie alla copertura della quota percentuale del costo di produzione a carico dell'impresa. Ta- le acconto, garantito dal patrimonio aziendale, è commisurato all'entità del capitale sociale, del patrimonio aziendale e degli altri criteri di classificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle imprese di produzione, secondo le modalità definite nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. 5. La mancata restituzione del finanziamento di cui ai commi 2 e 3, entro tre anni dall'erogazione, comporta l'acquisizione, da parte dello Stato, della quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato, secondo le modalità definite nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Qualora una medesima impresa di produzione non restituisca, per due film consecutivi, una somma pari almeno al 30% del finanziamento assistito dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, per i film di cui al comma 2, e pari almeno al 15%, per i film di cui al comma 3, non potrà presentare istanze di finanziamento a valere sul medesimo Fondo per i successivi tre anni. |
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